In caso che un utente della strada sia vittima di un incidente stradale e sia possessore di una copertura assicurativa da polizza privata infortuni, sarà possibile per il danneggiato fare un cumulo risarcimento RCA e polizza infortuni? E' lecito un doppio risarcimento stesso danno? Chiariamo di seguito alcuni aspetti inerenti il rapporto che sussiste tra cumulo indennizzo e risarcimento.
Mentre il risarcimento danni RCA ha natura extracontrattuale e in caso di sinistro stradale, la compagnia assicurativa in nome e conto del responsabile civile risarcisce il danno, l’indennizzo da polizza infortuni, ha origine di natura contrattuale il cui credito sarebbe vantato nei confronti della compagnia assicurativa stessa. In pratica, il risarcimento dei danni è dovuto dalla RCA del responsabile civile del danno, mentre l’indennizzo è liquidato dall'assicurazione con la quale il danneggiato sottoscrive la propria polizza privata infortuni.
Il principio generale che regola la relazione tra cumulo indennizzo e risarcimento è detto "principio indennitario", in sintesi nessun danneggiato può lucrare dagli infortuni subiti; infatti l'azione di risarcimento del danno deve solamente compensare i danni fisici ed economici subiti a seguito del sinistro stradale, quindi il danneggiato, per evitare anche frodi assicurative, non potrà mai avere cumulo risarcimento rca e polizza infortuni.
Quindi la soluzione, per evitare speculazioni illegittime e frodi assicurative nei confronti delle Compagnie assicurative a seguito di incidenti stradali, è che il danno a seguito dell'illecito sarà liquidato detraendo dalla somma totale del danno risarcibile, la somma corrispondente dell’indennità che il danneggiato ha riscosso in conseguenza di quel fatto.
Il soggetto assicurato-danneggiato non può fare cumulo indennizzo e risarcimento in quanto, così facendo, ne trarrebbe un beneficio maggiore in relazione a quanto da lui spettante per le due coperture assicurative e si troverebbe in una condizione di un beneficio eccedente il reale valore del danno patito. Infatti l'ordinamento civile italiano non consente che il danneggiato-assicurato, vittima di un illecito, possa trarre alcun vantaggio in termini economici rispetto al reale valore del danno patito, per esempio a causa di un incidente stradale.
In sintesi non è consentito il cumulo risarcimento RCA e polizza infortuni, ossia il doppio risarcimento stesso danno, quindi la soluzione liquidatoria si tradurrà con il versamento dell’uno che porti a sottrarre nella stessa misura l’entità dell’altro, in quanto diversamente il danneggiato otterrebbe un risarcimento integrale e complessivo eccedente il reale danno subito. Quanto detto sopra può valere anche nella casistica del risarcimento morso cane, quando il danneggiato abbia una copertura assicurativa personale, sommata ad una polizza RC in possesso del padrone dell'animale domestico.
Orientamento cumulo indennizzo e risarcimento
Oggi molti liquidatori delle compagnie assicurative e organi giudicanti si stanno uniformando all'orientamento del principio indennitario, con conseguenti discussioni di carattere interpretativo tra danneggiati e soggetti che devono risarcire il danno. Quindi al momento non ci rimane che attendere un'interpretazione più favorevole nei confronti dei danneggiati rispetto all’assicuratore che, al momento della vendita della polizza infortuni all'utente ha mancando di specificare tale principio e vincolo tra cumulo indennizzo e risarcimento.
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