L'uso di monopattini elettrici si sta ormai diffondendo nelle strade di tutto il territorio nazionale, ma come determinare in caso di incidente stradale le responsabilità delle parti coinvolte e la gestione del risarcimento danni e del calcolo danno biologico?
A tal fine il legislatore precisa che i monopattini elettrici con potenza massima di 0,5 kW siano equiparati alle biciclette.
Assimilato ad un velocipede ed essendo quindi un veicolo, il conducente del monopattino elettrico ha il dovere di prevedere ed evitare tutte le situazioni di pericolo in relazione alle condizioni di traffico e tipo di strada che si sta percorrendo; in caso di incidente stradale con un pedone è quasi scontato che la responsabilità del sinistro ricada sul conducente del monopattino, tuttavia, in caso di comportamento colposo o negligente del pedone, può essere ravvisato un concorso di colpa: come ad esempio l'attraversamento della carreggiata effettuato distrattamente perchè impegnato al cellulare. La colpa esclusiva del sinistro può essere addebitata al pedone investito solo quando la sua condotta negligente ha reso l'incidente stradale inevitabile e imprevedibile: come ad esempio un attraversamento improvviso fuori dalle strisce, in condizioni di scarsa visibilità o in stato di ebrezza; vedi precedente post su attraversamento pedonale e regole della strada.
Il conducente del monopattino elettrico, come il ciclista e il pedone viene considerato dal Codice della Strada, un utente debole e quindi meritevole di maggior tutela dai pericoli della circolazione stradale. Tuttavia in caso di incidente stradale tra un monopattino e un autoveicolo non sempre le responsabilità sono solo in capo all'automobilista.
Equiparato alle biciclette, il monopattino elettrico è considerato un veicolo e come tale, quando non è possibile accertare concretamente la responsabilità del sinistro (esempio dichiarazioni discordanti tra le parti coinvolte) si applica la presunzione di egual concorso di colpa per i conducenti coinvolti.
In questo tipo di incidente stradale non è possibile compilare il modulo di constatazione amichevole in quanto questa procedura si applica solo con scontro tra veicoli a motore e come in caso di risarcimento danni per incidente in bicicletta non si può seguire la procedura di risarcimento diretto, ma la definizione del danno seguirà la procedura di risarcimento ordinario; quindi se il responsabile civile dell'incidente stradale è l'automobilista, il conducente del monopattino dovrà rivolgere la richiesta di risarcimento danni all'assicurazione dell'auto; differentemente se il responsabile è il conducente del monopattino, quest'ultimo dovrà farsi carico di tasca propria del rimborso dei danni provocati al veicolo , a meno che non sia in possesso di una polizza responsabilità civile che copra queste casistiche.
In ogni caso, che tu sia il conducente di un monopattino elettrico o il conducente di un auto, per tutelare al meglio i tuoi interessi, affidati a dei professionisti specializzati in incidenti stradali come noi della TopRisarcimenti infortunistica stradale Milano
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